Disposizioni finanziarie in materia di PNRR (articolo 18-quinquies, decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143)
● 08/11/2024
In sede di conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, cd. “Decreto Omnibus”, è stato introdotto un emendamento del Governo (articolo 18-quinquies) volto a semplificare il processo di erogazione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi del PNRR, in modo da rafforzare la capacità di spesa dei soggetti attuatori.
Al riguardo, si ricorda che l’articolo 6 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 ha disciplinato per la prima volta la richiesta di anticipazioni di cassa in favore dei soggetti attuatori di progetti PNRR.
In seguito, al fine di potenziare tale strumento per far fronte alle esigenze di liquidità più volte manifestate dai soggetti attuatori, l’articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 ha stabilito che la misura delle anticipazioni erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, nel limite della disponibilità di cassa esistente e ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge.
Il Decreto Omnibus ha quindi elevato al 90 per cento del costo degli interventi la misura delle anticipazioni agli enti. In sede di presentazione della richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie, i soggetti attuatori dovranno attestare:
- l’importo delle spese attraverso gli stati di avanzamento degli interventi;
- l’esecuzione dei controlli di propria competenza;
- il rispetto dei requisiti previsti dal PNRR.
Inoltre, la documentazione giustificativa dovrà essere conservata e potrà essere richiesta in fase di audit da parte delle autorità nazionali ed europee. A fronte delle richieste, le amministrazioni centrali titolari delle misure procederanno con le erogazioni, riservandosi però la possibilità di effettuare controlli in un secondo momento, prima del saldo finale dell’intervento.
La norma rimanda ad un successivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni, la definizione dei criteri e delle modalità attuative della disposizione in esame.