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I Brevi di Finpa

D.l. “Salva Casa” e il rapporto tra edilizia e finanza pubblica: i proventi dei titoli e delle sanzioni

Edilizia e urbanistica,procedimento amministrativo,sanzioni amministrative

D.l. “Salva Casa” e il rapporto tra edilizia e finanza pubblica: i proventi dei titoli e delle sanzioni

Abstract

Alla luce del recente intervento normativo del d.l. n. 69/2024, cd. “d.l. Salva Casa”, il tema dei proventi dei titoli e delle sanzioni in materia edilizia risulta di interesse ed attualità all’interno della più ampia cornice del rapporto tra la disciplina dello sviluppo del territorio e la finanza pubblica. La norma richiamata, infatti, introduce disposizioni di sanatoria edilizia che porteranno all’avvio di specifici procedimenti amministrativi e in relazione ai quali i Comuni acquisiranno risorse economiche che, come si vedrà, sono destinate a scopi ben precisi.

Agostino Sola

La questione. La disciplina dello sviluppo del territorio e dell’attività edilizia intercetta, da sempre, una molteplicità di interessi, tra tutti, ambientali, culturali, sociali ed anche economici. Tra questi si intende isolare il rapporto tra l’urbanistica e l’edilizia e la finanza pubblica sulla scorta dell’assunto per il quale tanto il rilascio dei titoli abilitativi edilizi quanto l’irrogazione delle sanzioni previste determinano, per gli enti locali interessati, una fonte di entrate.

Le risorse così acquisite, tuttavia, pur confluendo nel bilancio generale dell’ente locale, non possono essere reimpiegate per finalità di carattere generale. In materia, infatti, trovano applicazione disposizioni specifiche di disciplina dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni edilizie.

Il contesto normativo fino al 2017. Fino all’anno 2017, la disciplina di riferimento era contenuta nell’art. 2 l. n. 244/2007 laddove, al comma 8, prevedeva che i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni potessero essere utilizzati per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. Tale disposizione è stata poi abrogata dall’art. 1, comma 461, l. n. 232/2016.

L’art. 1, comma 737, l. n. 208/2015 aveva disposto l’utilizzazione dei proventi delle concessioni e delle sanzioni edilizie per una quota pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche. Da tale destinazione d’uso erano escluse le sanzioni di cui all’articolo 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001.

Il contesto normativo attuale. Ad oggi, la disciplina dell’utilizzazione dei proventi delle concessioni e delle sanzioni edilizie è indicata, in via generale, nell’art. 1, comma 460, l. n. 232/2016, a mente del quale si individua quale loro destinazione “esclusivamente e senza vincoli temporali” quella della realizzazione e della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, del risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, di interventi di riuso e di rigenerazione, di interventi di demolizione di costruzioni abusive, dell’acquisizione e della realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, di interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché di interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche.

L’analisi alla luce del d.l. 69/2024. In tale contesto pare di interesse richiamare il d.l. n. 69/2024 che, come noto, è intervenuto in ambito edilizio disciplinando, oltre all’accertamento di conformità (che determino il pagamento dei canoni concessori dovuti) ed all’aumento delle sanzioni irrogate, anche obblighi di destinazione dei relativi proventi.

Il rilascio del titolo in sanatoria in forza del nuovo articolo 36bis d.P.R. n. 380/2001 prevede, ad esempio, il pagamento “a titolo di oblazione, di una somma pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi, in misura compresa tra 1.032 euro e 30.984 euro.”. Tali importi, indica sempre il d.l. n. 69/2024, dovranno essere destinati per un terzo alla demolizione delle opere abusive presenti sul territorio comunale ed alla realizzazione di opere e di interventi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e per iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale.

Le sanzioni applicabili in caso di interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di
costruire (art. 34, d.P.R. n. 380/2001) sono aumentate dal doppio al triplo (del costo di produzione, se l’opera è ad uso residenziale; del valore venale, se l’uso è diverso).

Conclusione. Anche il d.l. n. 69/2024, salvo modifiche in sede di conversione, contribuisce ad attribuire rilevanza, per gli enti locali, alle entrate conseguenti al rilascio dei titoli edilizi, anche in sanatoria, ed all’irrogazione delle sanzioni, anche disciplinandone l’utilizzo, onde evitare anche strumentalizzazioni in spregio all’ordinato sviluppo del territorio. L’utilizzo di tali proventi, spesso ingenti, non è libero nello scopo ma è funzionale al perseguimento di scopi ben precisi, spesso connessi con la fonte dei proventi, così come si riscontra anche per le sanzioni pecuniarie derivanti dalle infrazioni al codice della strada. Diversamente, un Comune con gravi difficoltà finanziarie potrebbe determinarsi ad utilizzare le somme incamerate da tali procedimenti per ripagare, ad esempio, i debiti contratti.