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Il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza: Custos, quid noctis?

DDL Concorrenza,Mercato,PNRR

Il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza: Custos, quid noctis?

Lo scopo del presente commento è quello di analizzare sinotticamente i principali profili di novità contenuti nel disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza approvato negli scorsi giorni dal Consiglio dei Ministri, per poi valutare, successivamente, se questo, “inveri” la ratio legis di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99, ossia garantire lo sviluppo e la concorrenza dei mercati, in un’ottica finalistica di tutela, finanche, dei consumatori.

Federico Muzzati

La questione e il quadro de iure condito:

L’art. 47 della summenzionata legge 23 luglio 2009, n. 99 ha introdotto, all’interno dell’ordinamento, un’importante innovazione normativa (spesso, purtroppo, sciaguratamente inadempiuta): il Governo, sulla base dell’impulso fornito dalla relazione annuale e dalle varie segnalazioni adottate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), e su iniziativa del Ministro dello Sviluppo Economico (ora delle Imprese e del Made in Italy) sarebbe tenuto a predisporre un disegno di legge, da sottoporre poi all’esame, e alla successiva approvazione del Parlamento, il cui intento dovrebbe essere quello di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all’apertura dei mercati, per garantire, al tempo stesso, lo sviluppo della concorrenza e la tutela degli utenti finali.

Nonostante il chiaro spirito e tenore letterale della disposizione, nonché la sua evidente e cruciale importanza (non solo domestica), sino all’anno 2021 è stata approvata una sola legge inerente alla concorrenza e al mercato, più precisamente nel 2017 (sotto l’”egida” del “Governo Gentiloni”).

Mentre, dal 2022, questa viene predisposta annualmente, in quanto la sua adozione è divenuta d’importanza strategica, rappresentando uno dei vari traguardi da raggiungere, il cui “assolvimento”, o meno, può impattare,  certamente, sulle valutazioni compiute dalla Commissione in riferimento ai target e alle milestone conseguite dagli Stati membri per l’accesso e l’erogazione delle tranche dei fondi europei finanziati del Next Generation UE.

Una sintetica rassegna della proposta governativa:

Il disegno di legge, il cui testo è stato licenziato pochi giorni fa or sono, appare connotato, da una proverbiale scarnezza (sulla scia della legge approvata lo scorso anno, che, di fatto, ineriva, per larghi tratti, a meri aspetti regolatori non di primo piano) nonostante afferisca, e incida, su molteplici e fondamentali settori e asset produttivi quali: il trasporto pubblico non di linea, il mercato assicurativo e le concessioni autostradali.

A tutta prima, prendendo spunto anche dal comunicato stampa rilasciato il 26 luglio u.s. dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, le principali misure oggetto dell’attenzione governativa riguardano i titoli autorizzativi relativi ai c.d. dehors, la portabilità delle scatole nere in ambito assicurativo, il trasporto pubblico locale non di linea, il contrasto alla shrinkflation, le concessioni autostradali e le startup innovative.

Per ciò che afferisce alla prima questione, ossia i dehors, viene preannunciata la futura adozione di un decreto legislativo per garantire la tutela e il decoro urbano, ma, al contempo, vengono parimenti prorogate le misure derogatorie introdotte durante il periodo pandemico per facilitare la ripresa del comparto della ristorazione.

Successivamente, in materia assicurativa, viene paventata la portabilità (da svolgersi sotto la vigilanza dall’IVASS) dei dati contenuti all’interno delle c.d. scatole nere da una compagnia ad un’altra, scaricando i relativi costi del passaggio sulle imprese assicuratrici (che, si suppone con quasi assoluta certezza, verranno trasferiti sui costi delle polizze, e, dunque, sui consumatori).

Ad onor del vero, l’intervento era stato sollecitato dalla stessa AGCM lo scorso anno.

Invece, per ciò che attiene alle misure previste per il settore del trasporto pubblico non di linea, che sta vivendo un momento di grande crisi, anche alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale n. 137 del 2024 (e delle molteplici – e precedenti – pronunce rassegnate sul punto dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea), vengono congegnate sanzioni (il cui “compasso edittale” spazierebbe dalla sospensione alla revoca del titolo autorizzativo) per gli operatori (tanto tassisti, quanto NCC) che non risultano essere correttamente iscritti nell’apposito registro elettronico e, più in generale, “compliant” con la normativa di settore.

Mentre, su un altro crinale, per combattere la c.d. shrinkflation (ossia la nota pratica di diminuzione del prodotto a mantenimento inalterato del packaging), viene previsto un mero obbligo a carico dei produttori (posto, evidentemente, a tutela del consumatore) di trasparenza informativa sulle etichette delle merci immesse in commercio.

Infine, con riguardo alle startup innovative, viene affrontato solamente il tema dell’”an” e del quantum afferente all’attribuzione di alcuni benefici fiscali, unitamente al lasso temporale entro il quale queste “neonate imprese” potranno rimanere iscritte all’interno del relativo registro, mentre, con riferimento alle concessioni autostradali viene approntato un sistema per cui lo Stato potrebbe procedere ad incassare una quota parte dei flussi di cassa derivanti dai pedaggi, con la proposta di  introdurre un termine massimo di durata delle concessioni stesse, il quale non potrà superare i 15 anni.

Alcuni rilievi conclusivi:

Alla luce di quanto ut supra concisamente scorso in rassegna – e, dunque, senza alcuna pretesa di esaustività – appare abbastanza lampante che il disegno di legge non sembri perseguire effettivamente (se non in maniera alquanto “edulcorata”), in questa sua attuale formulazione – ampie ed efficaci finalità concorrenziali e di liberalizzazione dei mercati.

Per converso, la proposta di intervento sembra concentrarsi, invece, un po’ in maniera miope, su alcuni tecnicismi regolatori secondari (in disparte alla durata massima delle concessioni autostradali, che parrebbe l’unica previsione realmente degna di sottolineatura), i quali non appaiono impattare significativamente sulla spinta della pro-concorrenzialità del sistema Paese.

Vieppiù, alcune fondamentali ed imprescindibili tematiche, su cui molteplici volte gli organi giurisdizionali domestici, europei, le autorità di settore nazionali e le istituzioni europee hanno sollecitato un pronto e risolutivo intervento, quali, a titolo esemplificativo, il settore sanitario, delle professioni protette, delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, del servizio universale postale, gli orari e le promozioni nel commercio al dettaglio, e l’annosa e inveterata quaestio del trasporto pubblico locale, di linea e non, su gomma e ferro, non risultano essere state nemmeno minimamente “attinte” e prese in considerazione dal disegno di legge.