Tutti gli enti territoriali hanno l’onere di concorrere alla finanza pubblica (sentenza della Corte Costituzionale n. 145/2024)

09/09/2024

Con la sentenza 23 luglio 2024, n. 145, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate dalla Regione autonoma Valle D’Aosta in relazione all’articolo 6-ter, comma 4, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, che ha modificato l’articolo 1, comma 853, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Quest’ultimo impone a regioni, province, città metropolitane e comuni di versare un contributo a favore delle finanze statali in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e della necessità di rispettare gli obblighi imposti dall’Unione europea.

La Valle d’Aosta lamentava di dover pagare due volte il contributo, una in quanto regione e un’altra in qualità di rappresentante dei comuni valdostani, sostenendo che i comuni non dovessero pagare in quanto da considerarsi come un’unica entità finanziaria insieme alla regione. Essa lamentava, altresì, la mancanza dell’accordo con lo Stato per la determinazione dell’entità del contributo dovuto.

La Corte costituzionale ha stabilito, anzitutto, che la Valle d’Aosta agisce come intermediario, incassando e versando il contributo per conto dei comuni, con la possibilità di farsi rimborsare da questi ultimi, senza che possano essere considerati un tutt’uno con la regione. In secondo luogo, la Corte ha affermato che lo Stato può imporre anche alle regioni a statuto speciale come la Valle d’Aosta il pagamento di un contributo per il risanamento della finanza pubblica, rimettendo agli accordi tra gli enti territoriali e lo Stato soltanto la definizione dei criteri di riparto del contributo preventivamente definito.

In definitiva, la Corte ha chiarito che nessun ente territoriale può sottrarsi ai propri doveri finanziari nei confronti dello Stato, perché ciò significherebbe aggravare il peso del contributo per gli altri enti.

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