Il trasferimento regionale ai comuni di impianti idrici e fognari in mancanza di un’adeguata provvista finanziaria è compatibile con la Costituzione? La pronuncia del C.g.a.

03/10/2024

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con la sentenza non definitiva 5 agosto 2024, n. 620, ha rimesso alla Corte costituzionale la questione della compatibilità con la Costituzione di una disciplina regionale (articolo 19, comma 2, lettera c-bis), della legge della Regione Siciliana 12 gennaio 2012, n. 8) che disponga il trasferimento in concessione d’uso temporaneo ai comuni di impianti idrici e fognari, senza al contempo prevedere un’adeguata provvista finanziaria in favore dei comuni medesimi.

Il Consiglio argomenta che la norma contestata potrebbe determinare una “rottura” dell’ordinario assetto delle competenze legislative, compromettendo l’autonomia finanziaria degli enti e creando squilibri di bilancio, poiché impone ai comuni nuovi obblighi gestionali senza una corrispondente e proporzionale attribuzione di mezzi finanziari. La questione è considerata rilevante e non manifestamente infondata, in linea con precedenti pronunce della Corte costituzionale su temi analoghi (Corte cost., 17 aprile 2023, n. 73; 26 novembre 2021, n. 220; 21 luglio 2020, n. 155; 6 luglio 2020, n. 135; 20 aprile 2018, n. 84; 27 giugno 2018, n. 137; 29 gennaio 2016, n. 10; 24 luglio 2015, n. 188; 23 gennaio 2014, n. 4; 28 marzo 2013, n. 51).

CONDIVIDI ARTICOLO

Commenti