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Tutela del sistema economico eurounitario e prevenzione delle distorsioni concorrenziali: il Regolamento (UE) n. 2022/2560 (c.d. FSR – Foreing Subsidies Regulation)

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Tutela del sistema economico eurounitario e prevenzione delle distorsioni concorrenziali: il Regolamento (UE) n. 2022/2560 (c.d. FSR – Foreing Subsidies Regulation)

Abstract: Lo scopo del presente contributo è quello di esaminare i principali contenuti del Regolamento (UE) n. 2022/2560 (c.d. FSR), il cui dichiarato intento è quello di assicurare il corretto ed equo funzionamento del mercato europeo, grazie alla predisposizione di una serie di misure e previsioni volte a scongiurare il verificarsi di distorsioni economico-concorrenziali derivanti, direttamente o indirettamente, dall’erogazione di sovvenzioni estere alle imprese che operano nel territorio europeo. 

Federico Muzzati

Sistema economico europeo, competizione globale e ratio dei recenti strumenti di tutela del mercato interno.

 L’economia di mercato occupa, da sempre, un ruolo cardine all’interno dei pilastri e del sistema valoriale del diritto europeo; infatti, tale concetto è notoriamente inserito, e variamente declinato, all’interno dei principali Trattati.

In proposito, basti rammentare l’art. 3, par. 3 del TUE, e, in particolar modo, gli artt. 101 e 102, e 107-109, dello stesso TFUE, afferenti al divieto di porre in essere condotte anticoncorrenziali, e le disposizioni inerenti alla materia degli aiuti di Stato (generalmente vietati, salvo alcune categorie tipizzate, ritenute compatibili con il diritto dell’Unione).

La scelta di campo europeista è chiara: costruire un sistema di mercato forte, libero, aperto e competitivo.

Senonché, tutto quanto ciò detto rischia di “collassare” quando, in un mondo e in una società sempre più globalizzata, l’Unione si trova a dover instaurare partnership e rapporti commerciali con Stati che per ragioni politiche e storico-culturali non si riconoscono in tale modello economico.

Il tema è divenuto di stretta attualità quando l’Unione Europea si è trovata ad interfacciarsi con Stati extra europei che adottano politiche di mercato stataliste, quali – inter alia – la Cina, l’Arabia Saudita, la Russia, il Vietnam e molti altri Paesi del quadrante geografico arabo ed asiatico, i cui sistemi economici sono permeati dal dirigismo statale, ritenuto uno strumento necessario ed efficace per dominare l’attuale scenario geopolitico.

Da ciò, deriva l’esigenza di proteggere e tutelare il sistema di mercato europeo e i suoi relativi prodotti ed asset industriali strategici con appositi strumenti giuridici, quali lo screening preventivo degli investimenti esteri diretti (FDI) di cui al Regolamento UE n. 2019/452, e il divieto per i Paesi esteri di distorcere dall’esterno, direttamente o indirettamente, l’equilibrio e la concorrenzialità del sistema economico dell’Unione mediante la corresponsione di sovvenzioni economiche a imprese che operano all’interno del mercato europeo di cui al Regolamento FSR.

In altre parole, l’Unione, al pari dei singoli Stati membri, vuole porsi al riparo dalle scalate economiche estere (particolarmente ostili risultano essere quelle dirette dalla Cina), sia pure senza rinunciare, tutelandolo al contempo, al proprio spirito “aperturista”, concorrenziale e inclusivo.

Quanto sin qui detto ha assunto ancor maggiore importanza in epoca post-pandemica poiché gli Stati sono dovuti intervenire massicciamente nei propri sistemi economici e di mercato, anche mediante il ricorso allo strumento delle sovvenzioni statali dirette; in tale contesto, la Commissione europea ha introdotto una serie di deroghe temporanee al controllo sugli aiuti di Stato e alle sovvenzioni (c.d. Temporary Framework) per sostenere la ripresa economica degli Stati membri.

Alla luce di queste brevi notazioni introduttive, si può ben comprendere perché l’Unione Europea abbia inteso dotarsi di un regolamento relativo alle sovvenzioni estere distorsive.

 

Lo spirito e le modalità di intervento del Reg. UE n. 2022/2560:

Quanto poc’anzi sopra rilevato, unitamente alla circostanza che una considerevole percentuale di imprese europee è detenuta o controllata da investitori non aventi sede nell’Unione, ha indotto l’Unione Europea, a valle di una lunga consultazione pubblica con tutti i vari stakeholders (pubblici e privati), ad adottare il Regolamento FSR, entrato in vigore il 12 gennaio 2023 (e applicato a decorrere dal 12 luglio 2023).

Pertanto, dal successivo 12 ottobre 2023, devono essere notificate alla Commissione europea tutte le sovvenzioni estere potenzialmente lesive della concorrenza del mercato interno, intervenute, ad esempio, nell’ambito di operazioni di concentrazione di imprese o di procedure ad evidenza pubblica, che raggiungano determinate soglie di valore (alquanto elevate, nell’ordine di parecchie decine ovvero centinaia di milioni di euro a seconda delle circostanze).

Appare indubbiamente utile sottolineare come, ai sensi del Regolamento FSR di cui in parola, sussiste una sovvenzione estera distorsiva quando uno Stato terzo (o un privato direttamente e inequivocabilmente riconducibile a uno Stato estero) concede, direttamente o indirettamente, un contributo finanziario (tra cui figurano trasferimenti di fondi, passività, incentivi fiscali, prestiti, compensazione di oneri finanziari, capitalizzazione o ristrutturazione del debito), limitato, in fatto e in diritto, a una o più imprese o a uno o più settori produttivi.

Per scongiurare tali eventi, la Commissione europea è stata dotata di  ampi poteri di intervento, potendo acquisire (anche motu proprio) informazioni relative a presunte sovvenzioni distorsive; può, inoltre, imporre misure di riparazione (quali, ad esempio, la riduzione della capacità e la presenza dell’impresa sul mercato europeo, anche attraverso restrizioni provvisorie dell’attività commerciale che questa svolge) e accettare impegni da parte dell’imprese beneficiaria del vantaggio economico distorsivo.

 

Alcune notazioni conclusive:

In conclusione, la scelta adottata dall’Unione si pone in perfetta continuità e accordanza con il modello economico che ha sempre contraddistinto il percorso di integrazione europea.

Mentre, per converso, risulta evidente che tali strumenti, da un lato, tutelano e proteggono il sistema di mercato interno da (potenzialmente) gravi vulnus esterni, ma, dall’altro, rischiano di causare la perdita di importanti accordi di collaborazione commerciale, andando ad irrigidire i rapporti con alcuni partner strategici dell’Unione Europea, che potrebbero adottare una serie di “contromosse” tali da indurre il legislatore europeo a dover ripensare il proprio approccio riguardante l’intervento pubblico nell’economia.