In che modo gli enti territoriali concorrono agli obiettivi di finanza pubblica? Dal Patto di stabilità interno all’equilibrio di bilancio
● 09/09/2024
L’articolo 119 della Costituzione prevede per i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni non solo l’obbligo dell’equilibrio di bilancio, ma anche quello di concorrere ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.
Al riguardo, assume rilievo il cd. Patto di stabilità interno, introdotto dall’articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria 1999), che ha previsto il concorso delle regioni e degli enti locali alla politica di risanamento dei conti pubblici mediante la riduzione del disavanzo finanziario e dello stock di debito pubblico.
Successivamente, si è assistito ad una progressiva semplificazione delle regole mediante cui gli enti territoriali concorrono alla sostenibilità delle finanze pubbliche, permettendo anche l’utilizzo degli avanzi di amministrazione.
In particolare, in sostituzione del previgente Patto di stabilità interno, la legge 24 dicembre 2012, n. 243, agli articoli da 9 a 12, ha introdotto una nuova regola contabile, in base alla quale il bilancio è in equilibrio quando presenta un saldo di competenza tra le entrate e le spese finali non negativo. La disciplina dell’equilibrio di bilancio è stata accompagnata anche da una serie di sanzioni in caso di mancato rispetto del saldo obiettivo.
L’articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha innovato la disciplina prevedendo la coincidenza del vincolo di finanza pubblica con gli equilibri ordinari, senza l’ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. È stato previsto, infatti, che ai fini dell’equilibrio di bilancio regioni ed enti locali possono utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa.
Da ultimo, in considerazione delle esigenze di spending review e nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, l’articolo 1, commi 533-535, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), ha previsto un contributo annuo alla finanza pubblica di 200 milioni di euro a carico dei comuni e di 50 milioni di euro a carico delle province e delle città metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.