La Corte costituzionale si pronuncia sulle modalità di rientro dal disavanzo della Regione Siciliana (sentenza n. 120/2024)
● 24/06/2024
Con la sentenza 4 luglio 2024, n. 120 la Corte costituzionale, in accoglimento della questione di legittimità sollevata dalla Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione Siciliana, nel corso del giudizio di parificazione del rendiconto per l’esercizio finanziario 2021, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, nella versione applicata ratione temporis, che consentiva alla Regione Siciliana il ripiano delle quote di disavanzo pregresse in dieci anni e di sospenderne il recupero per un anno.
La Corte ha affermato che, in una situazione già precaria per le finanze pubbliche regionali, la normativa censurata, anziché favorire un percorso responsabile di contrazione della spesa, ne consentiva un indebito ampliamento, sospendendo e dilatando i tempi di recupero del disavanzo.
In particolare, la normativa dichiarata incostituzionale è stata ritenuta in grado di ripercuotersi sui già delicati equilibri di bilancio regionali, presidiati dagli articoli 81 e 97, primo comma, della Costituzione, nonché sui connessi principi di copertura pluriennale della spesa, di responsabilità nell’esercizio del mandato elettivo e di equità intergenerazionale.
La Corte ha ricordato altresì che l’illegittimo ampliamento della capacità di spesa dell’Ente dispiega effetti negativi anche sui conti nazionali ove confluiscono le risultanze della contabilità regionale e, pertanto, ostacolano la realizzazione degli obiettivi macroeconomici nazionali e di quelli concordati in sede europea e sovranazionale.