La mitigazione del rischio finanziario associato ai contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili (articolo 8, decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208)
● 28/02/2025
La riforma n. 4, Missione 7, del capitolo REPowerEU del PNRR ha previsto l’istituzione di un sistema di garanzie che attenuino il rischio finanziario connesso agli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili (Power Purchase Agreements o PPA). L’obiettivo è quello di stimolare la diffusione dei contratti menzionati e, conseguentemente, favorire l’uso di fonti rinnovabili di energia e agevolare la transizione ecologica. In particolare, per mitigare il rischio finanziario nei contratti di compravendita di energia la riforma ha optato per la previsione, a carico di ogni contraente, dell’obbligo di garantire una copertura parziale del controvalore dei contratti PPA, attraverso strumenti di garanzia operanti sul mercato dell’energia elettrica. Inoltre, si prevede l’introduzione di misure volte ad attenuare il rischio di inadempimento, quali, ad esempio, la previsione di obblighi e limitazioni e di sanzioni in caso di inadempimento. Infine, si stabilisce la necessità di individuare un soggetto istituzionale che assuma il ruolo di venditore/acquirente di ultima istanza chiamato a sostituirsi nell’adempimento degli obblighi della parte inadempiente.
In attuazione della riforma, l’articolo 8 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 ha attribuito il ruolo di garante di ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e demandato ad un successivo decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE), adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (MEF) la definizione delle modalità e le condizioni di esercizio delle funzioni del GSE.
Anche la definizione dei requisiti e gli obblighi di garanzia per i contraenti e delle misure disciplinari in caso di inadempimento sono rimessi ad un decreto del MASE, adottato di concerto con il MEF, sentita l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
Infine, l’articolo 8 ha attributo all’ARERA il compito di definire il corrispettivo a carico dei contraenti per l’accesso alla garanzia di ultima istanza.
In sostanza, la principale innovazione introdotta dal legislatore riguarda l’individuazione del GSE quale garante dei rischi di insolvenza. Per il resto, la norma si limita a rinviare a successivi atti attuativi la definizione in concreto delle modalità operative del sistema di garanzia. Occorrerà, dunque, attendere l’adozione di tali atti per verificare se la riforma offra agli investitori sufficienti garanzie in termini di stabilità finanziaria, indispensabili per stimolare gli investimenti nel settore.
Anna Paiano