Sulla partecipazione degli operatori di telefonia mobile al meccanismo di finanziamento del costo netto del servizio universale di telefonia fissa (Corte giust. UE, sez. I, sentenza 19 settembre 2024, n. 273, causa C-273/23, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)
● 21/11/2024
Con la sentenza 19 settembre 2024, n. 273, causa C-273/23, la Corte di giustizia dell’Unione Europea (CGUE) si è pronunciata sui costi connessi agli obblighi di servizio universale in materia di interconnessione delle reti di telecomunicazione. La questione era stata sollevata dal Consiglio di Stato con un’ordinanza del 18 aprile 2023 e riguardava il potere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di imporre agli operatori di telefonia mobile di contribuire al finanziamento del costo netto del servizio universale fornito da Telecom Italia, nel caso in cui tale costo risultasse eccessivo. Quest’obbligo era contestato sulla base della presunta mancanza di un mercato unico tra servizi di telefonia fissa e mobile (e, quindi, di un rapporto di concorrenza e sostituibilità tra tali servizi), nonostante la crescente concorrenza tra i due settori.
Al riguardo, la CGUE ha affermato che l’articolo 5 della direttiva1997/33/CE, del 30 giugno 1997, e l’articolo 13 della direttiva 2002/22/CE, del 7 marzo 2002, prevedono la possibilità per gli Stati membri di redistribuire il costo netto degli obblighi di servizio universale tra i diversi operatori di telefonia mobile, qualora questi obblighi rappresentino un onere eccessivo per l’operatore onerato. Le autorità nazionali di regolamentazione sono chiamate a valutare, caso per caso, se il peso economico di tali obblighi sia iniquo o ingiustificato, considerando la posizione dell’operatore onerato rispetto ai suoi concorrenti sul mercato rilevante.
Il deterioramento della posizione competitiva del suddetto operatore, in ragione del carattere ingiustificato degli obblighi di servizio universale ad esso imposti, può danneggiare la concorrenza e compromettere l’obiettivo di garantire servizi di qualità e accessibili a tutti nel territorio dell’Unione.
Per tali ragioni, non contrasta con la normativa europea una normativa nazionale che non subordini la partecipazione degli operatori di telefonia mobile al meccanismo di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale all’esistenza di un certo grado di sostituibilità tra servizi di telefonia fissa e servizi di telefonia mobile, purché tale normativa rispetti i principi di trasparenza, non discriminazione, proporzionalità, obiettività e riduzione dell’impatto dell’onere finanziario gravante sugli utenti finali.